Indice
art. 1 - Costituzione
art. 2 - I fondamenti sindacali
art. 3 - Finalità
art. 4 - Impegni degli associati
art. 5 - Diritti degli associati
art. 6 - Elettività delle cariche
art. 7 - Gratuità delle cariche
art. 8 - Incompatibilità
art. 9 - Attività contrattuale
art.10 - Sciopero
art.11 - Congressi ed assisi nazionali
art.12 - Organizzazione unitaria ed articolazione
CAPO I - Organi confederali
art.13 - Denominazione
art.14 - Congresso federale
art.15 - Segretario generale
art.16 - Comitato direttivo centrale
art.16 bis - Coordinamento politico
art.17 - Segreteria confederale
art.18 - Consiglio confederale
art.19 - Consiglio nazionale
art.20 - Collegi dei revisori dei conti e dei probiviri - Rinvio
CAPO II - Strutture di categoria
art.21 - Istituzioni e compiti
art.22 - Denominazione
art.23 - Federazione nazionale
art.24 - Organi della federazione nazionale
art.25 - Norme particolari della federazione nazionale
art.26 - Federazioni regionali
art.27 - Organi della federazione regionale
art.28 - Federazione provinciale
art.29 - Organi della federazione provinciale
art.30 - Sindacato nazionale
art.31 - Organi del sindacato nazionale
art.32 - Sindacato provinciale
art.33 - Organi del sindacato provinciale
CAPO III - Strutture territoriali
art.34 - Istituzioni e compiti
art.35 - Denominazione
art.36 - Unione provinciale del lavoro
art.37 - Organi dell'unione provinciale
art.38 - Delegazione regionale
art.39 - Organi della delegazione regionale
CAPO IV - Rappesentanze sindacali
art.40 - Rappresentanza sindacale aziendale o di ente
art.41 - Delegazione sindacale
art.42 - Patrimonio
art.43 - Collegi dei revisori dei conti
art.44 - Responsabilità
art.45 - Organi di giurisdizione
art.46 - Competenza
art.47 - Procedura
art.48 - Sanzioni disciplinari
art.49 - Provvedimenti cautelari
 
 
TITOLO I - Costituzione, Principi, Finalità

art. 1 - Costituzione


Accanto alle altre organizzazioni sindacali, nasce l'I.S.A ( Intesa Sindacato Autonomo) che ha unito l'ideale di confederalità al concetto di autonomia.

Questa Organizzazione sindacale, inserita in un quadro di relazioni internazionali, è volta alla rappresentanza degli interessi e delle rivendicazioni di lavoratori appartenenti a vari settori produttivi, e si propone al confronto con tutte le parti stituzionali.

L'I.S.A. è un soggetto sociale in forte crescita, dotato di un progetto adeguato alle sfide del nuovo secolo e basato su tre parole d'ordine: Confronto,Solidarietà,Qualificazione.

Confronto:il sindacato deve trattare con le controparti tutto ciò che riguarda il trattamento economico e previdenziale dei lavoratori e più in generale le loro condizioni di vita ed il loro benessere.

Solidarietà: l'I.S.A non rifiuta la globalizzazione dei mercati, ma si batte per l'umanizzazione dell'economia e del profitto. Lo sviluppo del pianeta sarà perfettamente inutile se non avrà come scopo il miglioramento delle condizioni di vita di tutte le persone che lo abitano. In questo senso, dai paesi industrializzati, deve concretizzarsi sempre più l'impegno di destinare una quota agli investimenti contro il sottosviluppo.

Qualificazione: se i lavoratori vogliono confrontarsi con la globalizzazione e con il costante mutamento delle tecnologie e dei mercati, devono essere posti in grado di acquisire costantemente un'adeguata preparazione professionale.

Nel Paese, il sindacato dovrà battersi contro ogni forma di sfruttamento del lavoro clandestino e minorile, per la piena dignità dei lavoratori immigrati, secondo una programmazione delle opportunità di lavoro che tenga comunque conto dell'obiettivo primario della piena occupazione dei cittadini italiani.


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art. 2 - I fondamenti sindacali

L'I.S.A. ( Intesa Sindacato Autonomo )
è un sindacato libero, indipendente ed apartitico, che fra i suoi scopi ha quello di mantenere la sua originaria e naturale caratteristica confederale e di autonomia.
E' formato dalle Organizzazioni Sindacali di lavoratori e pensionati che ad esso aderiscono e che condividono i principi ispiratori della Confederazione.

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art. 3 - Finalità

L'idea guida che sta alla base dell'I.S.A - all'interno del progetto di crescita e di progresso della società - è la centralità della persona intesa come soggetto di diritti e di doveri sotto tutti i profili: etico, economico, sociale culturale e politico.
Le mutazioni strutturali e gli assetti produttivi del mondo del lavoro, possono determinare, in un'epoca di globalizzazione dei mercati come la nostra, forti crisi d'identità e spersonalizzazione nel campo dei rapporti sociali e produttivi.

Coniugare in un sistema economico globalizzato l'umanizzazione del lavoro con il profitto:è questa assieme alla tutela dei diritti dei lavoratori - la fondamentale conquista verso cui è diretta l'attività e l'azione sindacale dell'I.S.A .

Nell'attuale fase evolutiva dei processi economici e dei modelli produttivi, l'I.S.A , nel ribadire l'impegno per il concreto raggiungimento dell'unità del mondo del lavoro e per la trasformazione sociale dell'economia, si propone:

  • di assistere le organizzazioni aderenti alla Confederazione nelle vertenze sindacali, nella stipula dei contratti di lavoro, nella regolamentazione di tutti gli altri rapporti che insorgono nel corso delle trattative e fuori di esse e che, comunque, riguardino gli interessi di tutti i lavoratori;
  • di promuovere, una sempre più coordinata ed incisiva presenza delle organizzazioni sindacali sovranazionali nei processi decisionali di carattere economico e sociale delle istituzioni dell'Unione Europea.

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TITOLO II - Norme generali

art. 4 - Impegni degli associati

I lavoratori che intendono associarsi all'I.S.A. debbono inoltrare domanda alla segreteria confederale,direttamente o per il tramite delle strutture provinciali, territoriali o di categoria
dichiarando di accettare la dottrina e le finalità del sindacalismo Nazionale e impegnandosi ad osservare lo statuto della Confederazione.
Il solo documento che comprova l'associazione del lavoratore all'I.S.A. è la tessera confederale.
Il lavoratore che intende recedere dall'associazione deve darne formale comunicazione.

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art. 5 - Diritti degli associati

Tutti gli associati partecipano con piena eguaglianza di diritti alla formazione delle deliberazioni degli organi collegiali di cui sono componenti.
E' garantito il pluralismo di opinioni in armonia con i principi e le finalità del Sindacalismo Nazionale.
Tutti gli associati hanno diritto di esercitare la più ampia dialettica sindacale.
Non è ammessa la costituzione di correnti ispirate ad organismi estranei alla organizzazione.

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art. 6 - Elettività delle cariche

Tutte le cariche sociali sono elettive.
Hanno diritto al voto, in tutti i gradi della organizzazione, i lavoratori associati all'I.S.A., muniti della tessera confederale ed in regola con i pagamenti dei contributi associativi.
Soltanto in casi di necessità e di urgenza la segreteria confederale e le segreterie delle strutture territoriali, nell'ambito di rispettiva competenza, possono deliberare la decadenza di organi statutari della struttura interessata e nominare reggenti temporanei.
La nomina di reggenti delle organizzazioni di categoria deve essere concordata con i segretari delle federazioni nazionali interessate.
Il reggente ha l' obbligo di indire, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sei mesi dalla nomina, le elezioni degli organi statutari.

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art. 7 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche statutarie ricoperte negli organi e nelle strutture dell'organizzazione sono gratuite.

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art. 8 - Incompatibilità

La carica di segretario generale e quelle di segretario responsabile di federazione nazionale di categoria e di delegazione regionale sono incompatibili con:

a) mandati di parlamentare europeo e nazionale e di consigliere regionale;

b) incarichi di responsabilità esecutiva - nazionali, regionali e provinciali - in partiti politici;

c) candidature alle assemblee legislative europee, nazionali e regionali.

Verificandosi le ipotesi di cui sopra, il segretario generale ed i segretari responsabili di federazione nazionali e delegazioni regionali decadono dall'incarico e vengono sostituiti da responsabili temporanei, eletti, sino alla celebrazione del congresso straordinario, rispettivamente dal comitato direttivo centrale, dalla giunta della federazione nazionale e dal consiglio della delegazione regionale. Questi ultimi possono deliberare deroghe temporanee relativamente alle ipotesi di cui alla lettera c).


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art. 9 - Attività contrattuale

Le strutture di categoria e le rappresentanze sindacali sono tenute ad informare tempestivamente la segreteria confederale, ovvero le segreterie delle unioni e delle delegazioni competenti per territorio, in ordine all'andamento della contrattazione di accordi collettivi.
Le decisioni relative ad istituti contrattuali di interessi comuni a lavoratori inquadrati in diverse strutture di categoria debbono essere sottoposte preventivamente alla segreteria confederale ovvero alle segreterie delle strutture competenti per territorio.
Le decisioni relative a problemi previdenziali ed assistenziali di ordine generale sono di competenza della segreteria confederale ovvero delle segreterie delle strutture territoriali.

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art.10 - Sciopero

Lo sciopero generale viene deciso dalla segreteria confederale, quando si tratta di sciopero nazionale ovvero dalle segreterie delle strutture territoriali quando si tratti di sciopero regionale o provinciale.
Lo sciopero dei lavoratori di singole categorie viene deciso dagli organi esecutivi delle corrispondenti strutture, in relazione agli interessi dei lavoratori che le medesime raggruppano.

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art.11 - Congressi ed assisi nazionali

Il Congresso confederale e quelli delle strutture territoriali e di categoria sono convocati in via ordinaria ogni quattro anni e straordinariamente su deliberazione dei competenti organi direttivi.
Per lo svolgimento dei congressi si applicano le norme del regolamento elettorale di cui a successivo art. 17, 3 comma, lettera e).
Ogni anno viene convocata un'assise nazionale dei quadri dirigenti, con modalità analoghe a quelle previste per il consiglio nazionale di cui a successivo art. 19.

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TITOLO III - Organizzazione dell'ISA


art.12 - Organizzazione unitaria ed articolazione

L'organizzazione unitaria dell'I.S.A. si articola in:

a) organi confederali;
b) strutture di categoria;
c) strutture territoriali;
d) rappresentanze sindacali.


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CAPO I - Organi confederali


art.13 - Denominazione

Gli organi confederali sono:

- il congresso confederale;
- il segretario generale;
- il comitato direttivo centrale;
- il coordinamento politico;
- la segreteria confederale;
- il consiglio confederale;
- il consiglio nazionale;
- il collegio dei revisori dei conti;
- il collegio dei probiviri.


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art.14 - Congresso federale

Il congresso confederale è il massimo organo deliberante dell'I.S.A. . Determina gli orientamenti di politica generale, modifica lo statuto, valuta l'azione svolta dagli organi direttivi.
Elegge il segretario generale, il comitato direttivo centrale ed i collegi dei revisori dei conti e dei probiviri.
Viene convocato ordinariamente ogni quattro anni, su deliberazione del comitato direttivo centrale.
In via straordinaria, viene convocato su richiesta di due terzi dei componenti del comitato stesso.
Il numero dei congressisti è fissato dalla segreteria confederale tenendo conto dello sviluppo conseguito dalla Confederazione.
I delegati al congresso vengono eletti in pari numero dalle unioni provinciali del lavoro e dalle federazioni nazionali di categoria, in proporzione degli associati rispettivamente raggruppati nelle stesse.

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art.15 - Segretario generale

Il segretario generale promuove le iniziative politico-sindacali, coordina le attività organizzative e dirige la gestione del patrimonio confederale secondo gli orientamenti del congresso, le deliberazioni del comitato direttivo centrale e della segreteria confederale, tenendo conto dei pareri espressi dagli organi consultivi.
Assume impegni in nome e per conto dell'I.S.A. nell'ambito delle decisioni adottate dalla segreteria confederale.
Rappresenta legalmente l'I.S.A. di fronte a terzi ed in giudizio e può delegare tale rappresentanza, in caso di necessità, a dirigenti di sua fiducia.
Convoca e presiede la segreteria confederale ed il consiglio confederale.
Nomina, fra i componenti della segreteria confederale:

- segretari generali aggiunti, con il compito di coadiuvarlo nel coordinamento delle attività e di sostituirlo in caso di assenza o su sua delega;
- vice segretari generali, con il compito di coadiuvarlo in termini operativi,di assistere i segretari generali aggiunti e di sostituire questi ultimi in caso di impedimento;
- i componenti del coordinamento politico.

Nomina, fra i componenti del comitato direttivo centrale, coordinatori confederali con compiti di elaborazioni di proposte per specifiche iniziative.
Istituisce gli uffici centrali, ne nomina i responsabili ed il personale. Ha facoltà di istituire settori di attività mediante i quali coordinare e verificare l'andamento funzionale ai vari livelli di organizzazione.
Viene eletto dal congresso confederale, nel primo scrutinio a maggioranza assoluta dei voti validi e successivamente a maggioranza relativa.
Dura in carica sino al successivo congresso, salvo che il comitato direttivo centrale ne abbia deliberato la decadenza a maggioranza dei due terzi dei componenti.


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art.16 - Comitato direttivo centrale

Il comitato direttivo centrale è l'organo deliberante tra un congresso e l'altro.
Unitamente al segretario generale ed alla segreteria confederale risponde dell'attuazione degli orientamenti determinati dal congresso.
Elegge nel proprio seno, nella prima riunione successiva al congresso, il presidente ed il vice presidente del CDC stesso. Le modalità di azione e l'esercizio della carica sono disciplinati da regolamento del CDC che l'organo si dà su proposta della presidenza stessa. Elegge altresì nel proprio seno la segreteria confederale su proposta del segretario generale.
Approva il bilancio annuale della Confederazione, delibera la convocazione del congresso, decide sulle modifiche urgenti dello Statuto predisposte dalla segreteria confederale.
Su iniziativa del presidente del CDC, d'intesa con il segretario generale, può costituire commissioni di studio e di proposta nell'ambito degli indirizzi e delle deliberazioni che assume.
Nel caso di decadenza o dimissioni del segretario generale, provvede alla elezione nel suo seno del nuovo segretario generale, deliberando contemporaneamente per la convocazione del congresso confederale, da tenersi entro sei mesi dalla data della deliberazione stessa.
Il comitato è composto da 129 membri. Viene convocato normalmente ogni quattro mesi ed in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei suoi componenti o del segretario generale.Le riunioni sono valide quando si presenta la metà più uno dei componenti.Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti e, per le modifiche dello statuto, a maggioranza dei due terzi dei
componenti.Il componente del comitato decade dalla carica dopo due assenze consecutive non giustificate o dopo sei assenze complessive non causate da documentato impedimento.
La decadenza dell'incarico operativo nella struttura territoriale o di categoria che ha dato titolo per la elezione in sede congressuale comporta automaticamente la decadenza da componente del comitato.
Il comitato sostituisce i componenti per qualsiasi motivo decaduti cooptando altri lavoratori associati.
Per motivi di particolare importanza ai fini dell'attività confederale può cooptare, in aggiunta al numero dei membri elettivi, altri lavoratori associati fino ad un massimo di 30 dei quali almeno 8 donne.La eventuale decadenza dalla carica che aveva determinato la cooptazione comporta automaticamente la decadenza da componente del comitato.
Tutte le cooptazioni avvengono su proposta del segretario generale.

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art.16 bis - Coordinamento politico

Il coordinamento politico è l'organismo che coadiuva il segretario generale nelle linee di indirizzo.
E' composto da non oltre 7 membri nominati dal segretario generale fra i componenti della segreteria confederale. Del suddetto organo, fanno parte di diritto i segretari generali aggiunti ed i vice segretari generali.
Il coordinamento politico viene convocato e presieduto dal segretario generale.

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art.17 - Segreteria confederale

La segreteria confederale esercita funzioni collegiali esecutive degli orientamenti del congresso e delle deliberazioni del comitato direttivo centrale, di fronte ai quali risponde unitamente al segretario generale.
I componenti della segreteria confederale in quanto eletti su proposta fiduciaria del segretario generale, collaborano con lui nella determinazione e nell'attuazione delle iniziative.
Le funzioni esecutive della segreteria confederale sono le seguenti:

a) emanare norme per il tesseramento ed i contributi sindacali;
b) istituire le strutture territoriali e le strutture di categoria di massimo livello; indirizzarne e verificarne le attività;
c) decidere in materia di inquadramento degli associati;
d) verificare i bilanci delle strutture territoriali e delle strutture di categoria di massimo livello e predisporre il bilancio annuale confederale da sottoporre all'approvazione del comitato direttivo centrale;
e) emanare il regolamento elettorale ed i regolamenti interni;
f) predisporre aggiornamenti e modifiche urgenti dello statuto, da sottoporre all'approvazione del comitato direttivo centrale nel periodo che intercorre tra un congresso e l'altro;
g) approvare gli statuti e nominare gli organi centrali dell'istituto di assistenza e patrocinio e degli organismi istituiti per l'elevazione culturale e per la formazione professionale dei lavoratori;
h) deliberare su ogni altra materia la cui competenza gli viene espressamente attribuita dallo Statuto;
i) deliberare, su iniziativa del segretario generale, in ordine a questioni che assumono carattere di urgenza e necessità.

La segreteria confederale è composta dal segretario generale e da non oltre 18 membri.Si riunisce di norma, una volta al mese. Le decisioni collegiali sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
Decade automaticamente in caso di decadenza del Segretario Generale.


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art.18 - Consiglio confederale

Il consiglio confederale è l'organo che collabora con il segretario generale e con la segreteria confederale nella scelta dei criteri e dei metodi operativi utili per l'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni del comitato direttivo centrale.
E' composto da non oltre 30 membri, nominati dal comitato direttivo centrale nel suo seno su proposta del segretario generale.
Il componente del consiglio decade dalla carica dopo tre assenze complessive comunque motivate. I componenti decaduti vengono sostituiti dal comitato direttivo centrale su proposta del segretario generale.
Il consiglio confederale si riunisce almeno due volte l'anno, con la partecipazione dei componenti della segreteria confederale e dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti e dei probiviri della Confederazione.
Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri. I pareri sono espressi a maggioranza dei voti dei partecipanti alla riunione.

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art.19 - Consiglio nazionale

Il consiglio nazionale è l'organo consultivo dell'I.S.A. .E' composto dal segretario generale, dai membri del comitato centrale,dai segretari responsabili delle federazioni nazionali, delle unioni provinciali,delle delegazioni regionali e dai membri dei collegi confederali dei revisori dei conti e dei probiviri.
E' convocato dal segretario generale.
I pareri del consiglio nazionale sono espressi a maggioranza dei voti dei partecipanti alla
riunione.

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art.20 - Collegi dei revisori dei conti e dei probiviri - Rinvio

I collegi confederali dei revisori dei conti e dei probiviri esercitano i compiti di cui ai successivi artt. 43, 45 e 48, 49.

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CAPO II - Strutture di categoria


art.21 - Istituzioni e compiti

Le strutture di categoria vengono istituite, a secondo del loro livello, come precisato nei successivi articoli.
Esse raggruppano lavoratori associati all'I.S.A. in base all'inquadramento adottato dalla segreteria confederale.
Le strutture di categoria hanno i seguenti compiti:

a) attuare gli indirizzi e le direttive di carattere generale degli organi confederali;
b) svolgere attività di analisi, proposta e informazione sui problemi che riguardano le categorie inquadrate;
c) procedere alla contrattazione e stipulazione di accordi collettivi di lavoro, con l'osservanza delle norme di cui al precedente art. 9;
d) curare la formazione e l'aggiornamento sindacale dei quadri dirigenti;
e) promuovere iniziative per incrementare le adesioni all'I.S.A..


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art.22 - Denominazione

Le strutture di categoria dell'I.S.A. sono:

a) federazione nazionale;
b) federazione regionale;
c) federazione provinciale;
d) sindacato nazionale;
e) sindacato provinciale.


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art.23 - Federazione nazionale

La federazione nazionale è la struttura di categoria di massimo livello. Viene istituita dalla segreteria confederale per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente art. 21.
La federazione nazionale si articola in federazioni regionali e provinciali.
Può deliberare norme interne integrative e si può articolare in sindacati nazionali, ai sensi del successivo art. 25.

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art.24 - Organi della federazione nazionale

Gli organi della federazione nazionale sono:

- il congresso;
- la giunta;
- il consiglio;
- il segretario responsabile;
- la segreteria;
- il collegio dei revisori dei conti;
- il collegio dei probiviri.

Il congresso è l'organo che delibera le proposte da presentare agli organi confederali, nonché gli indirizzi programmatici per l'attuazione dei compiti assegnati alle strutture di categoria dallo stuto confederale.
Elegge la giunta, i collegi dei revisori dei conti e dei probiviri ed il consiglio.
Viene convocato in via ordinaria ogni quattro anni; in via straordinaria, su richiesta di due terzi della giunta, ovvero su richiesta della segreteria confederale.
La giunta è l'organo a cui competono le decisioni esecutive di carattere collegiale connesse all'attuazione degli indirizzi deliberati dal congresso.
Elegge nel proprio seno il segretario responsabile e la segreteria.
Approva i bilanci della federazione; ratifica i bilanci delle federazioni regionali e provinciali e dei sindacati nazionali. Risponde di fronte ai superiori organi confederali della gestione dei fondi di cui comunque entra in possesso.
E' composta da 9 a 15 membri; per effettive esigenze di funzionalità e per consentire l'adeguata rappresentanza a tutte le categorie inquadrate, può cooptare altri lavoratori fino ad un massimo di 6, purchè i cooptati abbiano una anzianità di iscrizione di almeno un anno, salvo deroghe deliberate dalla segreteria confederale.
Il componente della giunta decade dall'incarico dopo due assenze consecutive non giustificate e dopo quattro assenze complessive comunque motivate.
Può essere sostituito per cooptazione di altro lavoratore.
Tutte le cooptazioni sono soggette a ratifica da parte della segreteria confederale.
Le riunioni sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti.
Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti .
Il consiglio è l'organo che collabora con la giunta nelle scelte operative per l'attuazione dei compiti della federazione e dei relativi indirizzi deliberati dal congresso.
E' composto da non oltre 50 membri e dai presidenti dei revisori dei conti e dei probiviri. Se sono stati eletti meno di 50 membri, per consentire adeguata rappresentanza a tutte le categorie inquadrate può cooptare altri lavoratori sino a raggiungere il massimo di 50.
Il consiglio sostituisce componenti per qualsiasi motivo decaduti cooptando altri lavoratori associati.Tutte le cooptazioni sono soggette a ratifica da parte della segreteria confederale.
Si riunisce almeno una volta all'anno. Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
I pareri sono espressi a maggioranza dei voti dei presenti.
Il segretario responsabile dirige le attività della federazione secondo gli indirizzi deliberati dal congresso e le decisioni esecutive dalla giunta, tenendo conto dei pareri espressi dal consiglio.
Convoca e presiede la riunione della giunta e del consiglio. Convoca il congresso, rappresenta legalmente la federazione di fronte a terzi ed in giudizio.
La segreteria collabora con il segretario responsabile alla direzione quotidiana dell'attività. E' composta da quattro o sei membri ed uno con funzioni di segretario amministrativo.
I collegi dei revisori dei conti e dei probiviri esercitano i compiti di cui ai successivi artt. 43 e 45 - 48.


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art.25 - Norme particolari della federazione nazionale

La giunta della federazione nazionale può deliberare particolari norme regolamentari corrispondenti alle peculiari esigenze della federazione e non in contrasto con quelle del presente statuto, che divengono operanti previa approvazione della segreteria confederale.

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art.26 - Federazioni regionali

La federazione regionale e la struttura di categoria di livello intermedio. Viene istituita dalla delegazione regionale di concerto con la federazione nazionale per l'attuazione nel territorio della regione dei compiti alle stesse assegnate dal presente statuto.
In particolare,viene istituita per:

a) svolgere le attività di analisi e proposta necessarie per la soluzione dei problemi regionali di natura economica e sociale che riguardano le categorie inquadrate.
b) Procedere alle attività di contrattazione e stipulazione di accordi collettivi regionali di lavoro, con l'osservanza delle norme di cui al precedente art.9.
c) promuovere e coordinare iniziative categoriali a carattere regionale per accescere le adesioni all' I.S.A..


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art.27 - Organi della federazione regionale

Gli organi della federazione regionale sono:

- il consiglio;
- la segreteria ;
- il segretario responsabile.

Il consiglio è l'organo a cui competono le decisioni esecutive di carattere collegiale connesse all'attuazione delle direttive impartite dalla delegazione regionale e dalla federazione nazionale.
Elegge nel proprio seno la segreteria ed il segretario responsabile.Approva il bilancio della federazione da sottoporre alla ratifica della delegazione regionale e della federazione nazionale.
E' composto da undici a venticinque membri, eletti dalle giunte delle singole federazioni provinciali in numero proporzionale a quello dei lavoratori associati raggruppati nelle federazioni stesse.
Si riunisce almeno sei volte all'anno. Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
La segreteria collabora con il segretario responsabile alla direzione delle attività. E' composta da due a quattro membri, dei quali uno con funzione di segretario amministrativo.
Il segretario responsabile dirige le attività della federazione secondo le direttive della delegazione regionale e della federazione nazionale e le decisioni esecutive del consiglio.
Convoca e presiede le riunioni del consiglio e della segreteria. Rappresenta legalmente la federazione di fronte a terzi in giudizio.
La carica di segretario responsabile è incompatibile con quella di responsabile di federazione provinciale.
Qualora dovesse verificarsi tale ipotesi il segretario responsabile della federazione regionale dovrà lasciare l'incarico di responsabile di federazione provinciale entro il termine massimo di sei mesi dal giorno della sua elezione.


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art.28 - Federazione provinciale

La federazione provinciale è la struttura di categoria di livello iniziale.Viene istituita dalla unione provinciale di concerto con la federazione nazionale per l'attuazione nel territorio della provincia dei compiti alle stesse assegnate dal presente statuto. In particolare, viene istituita per:

a) svolgere le attività di analisi e proposta necessarie per la soluzione dei problemi provinciali di natura economica e sociale che riguardano le categorie inquadrate;
b) procedere alle attività di contrattazione e stipulazione di accordi collettivi provinciali di lavoro, con l'osservanza delle norme di cui al precedente art.9.


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art.29 - Organi della federazione provinciale

Gli organi della federazione provinciale sono:

- Il congresso;
- La giunta;
- Il segretario responsabile;
- La segreteria;
- Il collegio dei revisori dei conti.

Il congresso è l'organo che delibera i programmi di attuazione dei compiti della federazione.
Elegge la giunta ed il collegio dei revisori dei conti. E' composto dai lavoratori occupati nel territorio della provincia. E' convocato in via ordinaria ogni quattro anni; in via straordinaria su richiesta di due terzi della giunta, ovvero dalla segreteria della federazione nazionale.
La giunta è l'organo cui competono le decisioni esecutive di carattere collegiale connesse all'attuazione dei compiti della federazione. Elegge nel proprio seno, il segretario responsabile e la segreteria. Approva i bilanci della federazione. Risponde di fronte agli organi della unione provinciale e della federazione nazionale della gestione economica dei fondi di cui viene dotata o comunque entra in possesso.
E' composta da 5 a 15 membri. Per effettive esigenze di funzionalità e per consentire adeguata rappresentanza a tutte le categorie inquadrate, può cooptare altri lavoratori sino ad un massimo di 4.
Le cooptazioni sono soggette a ratifica da parte della segreteria dell'unione provinciale. Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
Il componente della giunta decade dall'incarico dopo due assenze consecutive e dopo quattro assenze comunque motivate. Può essere sostituito per cooptazione di altro lavoratore inquadrato.
Il segretario responsabile dirige le attività della federazione secondo le deliberazioni del congresso e le decisioni esecutive della giunta.
Convoca e presiede le riunioni della giunta. Convoca il congresso. Rappresenta legalmente la federazione di fronte a terzi ed in giudizio.
La segreteria collabora con il segretario responsabile alla direzione quotidiana della attività.
E' composta da 2 a 4 membri, dei quali uno con funzioni di vice segretario ed uno con funzioni di segretario amministrativo. Il collegio dei revisori dei conti esercita i compiti di cui la successivo art.43.


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art.30 - Sindacato nazionale

Il sindacato nazionale raggruppa associati appartenenti ad una specifica categoria. Può essere istituito:

a) dalla federazione nazionale come propria articolazione, secondo le procedure di cui al precedente art. 25, per la più immediata attuazione dei compiti di analisi, proposta ed informazione in ordine ai problemi specifici della categoria interessata.
b) dalla segreteria confederale, per raggruppare associati appartenenti ad una categoria non similare ad altre. In tal caso, il sindacato nazionale viene equiparato a tutti gli effetti alla federazione nazionale.


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art.31 - Organi del sindacato nazionale


Gli organi del sindacato nazionale istituito come articolazione della federazione nazionale sono:

- il congresso;
- la giunta;
- il segretario responsabile;
- la segreteria;

Il congresso è l'organo che delibera gli indirizzi propagandistici per l'attuazione dei compiti di cui al precedente art.30, lettera a). Elegge la giunta. E' convocato in via ordinaria ogni quattro anni; in via straordinaria, su richiesta della maggioranza della giunta, ovvero su richiesta della segreteria dell'unione provinciale.
La giunta è l'organo cui competono le decisioni esecutive di carattere collegiale connesse all'attuazione degli indirizzi deliberati dal congresso. Elegge nel proprio seno il segretario responsabile e la segreteria. Approva i bilanci del sindacato; ratifica i bilanci dei sindacati provinciali.
Risponde di fronte agli organi della federazione nazionale della gestione economica dei fondi di cui il sindacato viene dotato dalla federazione stessa o di cui comunque entra in possesso.
E' composta da 7 a 11 membri.
Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti . Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. Il componente della giunta decade dall'incarico dopo due assenze consecutive o dopo quattro assenze comunque motivate, e può essere sostituito per cooptazione di altro lavoratore inquadrato.
Il segretario responsabile dirige le attività del sindacato secondo le decisioni esecutive della giunta. Convoca e presiede le riunioni della giunta. Convoca il congresso. Rappresenta legalmente il sindacato di fronte a terzi ed in giudizio.
La segreteria collabora con il segretario responsabile alla direzione quotidiana dell'attività. E' composta da 2 a 4 membri, fra i quali uno con funzioni di segretario amministrativo.


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art.32 - Sindacato provinciale

Il sindacato provinciale viene istituito dalla federazione provinciale di concerto con il sindacato nazionale, per l'attuazione nel territorio della provincia dei compiti agli stessi assegnati dal presente statuto.

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art.33 - Organi del sindacato provinciale

Gli organi del sindacato provinciale sono:

- il congresso;
- la giunta;
- il segretario responsabile;

Il congresso è l'organo che delibera i programmi di attuazione dei compiti del sindacato. Elegge la giunta. E' convoca in via ordinaria ogni quattro anni ; in via straordinaria su richiesta della maggioranza della giunta, ovvero su richiesta della segreteria della federazione provinciale.
La giunta è l'organo cui competono le decisioni esecutive di carattere collegiale connesse all'attuazione dei compiti del sindacato. Elegge nel proprio seno il segretario responsabile.
Approva i bilanci del sindacato. Risponde di fronte agli organi del sindacato nazione della gestione economica dei fondi di cui dallo stesso viene dotato o di cui comunque entra in possesso.
E' composta da 5 a 9 membri. Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. Il componente della giunta decade dall'incarico dopo due assenze consecutive e dopo quattro assenze comunque motivate, e può essere sostituito per cooptazione di altro lavoratore inquadrato.
Il segretario responsabile dirige le attività del sindacato secondo le decisioni esecutive della giunta. Convoca e presiede le riunioni della giunta. Convoca il congresso. Rappresenta legalmente di fronte a terzi ed in giudizio.


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CAPO III - Strutture territoriali


art.34 - Istituzioni e compiti

Le strutture territoriali vengono istituite dalla segreteria confederale per lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) rappresentare l'I.S.A. nei confronti di associazioni, enti ed organi di equivalente competenza territoriale;
b) istituire, di concerto con le federazioni nazionali di categoria, le corrispondenti articolazioni regionali e provinciali;
c) promuovere e verificare l'attuazione del presente statuto e delle direttive degli organi confederali da parte degli associati e da parte delle anzidette articolazioni di categoria


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art.35 - Denominazione

Le strutture territoriali dell'I.S.A. sono:

a) unione provinciale del lavoro;
b) delegazione regionale.


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art.36 - Unione provinciale del lavoro

L'unione provinciale realizza l'unità politica ed organizzativa degli associati all'I.S.A. e delle strutture di categoria che operano nel territorio della provincia.
In particolare ha il compito di:

a) svolgere attività di studio e informazione sui problemi sindacali, sociali ed economici che più direttamente interessano i lavoratori della provincia;
b) promuovere e coordinare iniziative per accrescere le adesioni all'I.S.A. ;
c) promuovere la costituzione delle rappresentanze sindacali, assistere le stesse nello svolgimento dei loro compiti e verificarne le attività.

Per conseguire la più ampia unitarietà degli indirizzi e la maggiore efficacia delle iniziative, può istituire delegazioni comunale e zonali, attribuendone la responsabilità ai dirigenti sindacali fiduciari.


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art.37 - Organi dell'unione provinciale

Gli organi dell'unione provinciale sono

- il congresso;
- il segretario responsabile;
- il comitato direttivo provinciale;
- la segreteria ;
- il consiglio;
- il collegio dei revisori dei conti;
- il collegio dei probiviri.

Il congresso è l'organo che delibera gli indirizzi programmatici per l'attuazione dei compiti statutari , nonché le proposte da inoltrare agli organi confederali per la più incisiva presenza dell'I.S.A. in favore dei lavoratori della provincia.
Elegge il segretario responsabile, il comitato direttivo provinciale ed i collegi dei revisori dei conti e dei probiviri.
Viene convocato in via ordinaria ogni quattro anni, in via straordinaria, su richiesta di due terzi del comitato direttivo provinciale ovvero dalla segreteria confederale.
Il segretario responsabile rappresenta l'unità politica ed organizzativa dell'I.S.A. nel territorio provinciale. Promuove e dirige le attività dell'unione secondo gli orientamenti del congresso e le decisioni del comitato direttivo provinciale tenendo conto dei pareri espressi dal consiglio.
Rappresenta legalmente l'unione di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca il congresso. Convoca e presiede il comitato direttivo provinciale, la segreteria ed il consiglio. Nomina i fiduciari delle federazioni comunali e zonali di cui al precedente articolo. Esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dai regolamenti e dagli organi confederali.
Il comitato direttivo provinciale è l'organo responsabile dell'attuazione degli orientamenti deliberati dal congresso. Approva il bilancio dell'unione. Su proposta del segretario responsabile elegge nel proprio seno la segreteria. E' composta da non oltre 31 membri.
Si riunisce normalmente ogni due mesi; in via straordinaria, su iniziativa del segretario responsabile o su richiesta di due terzi dei suoi componenti. Le riunioni sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
Il componente del comitato decade dalla carica dopo due assenze consecutive non giustificate e dopo quattro assenze complessive comunque motivate; viene sostituito mediante cooptazione di altro lavoratore associato.
In aggiunta al numero dei membri elettivi, per motivi di effettiva importanza ai fini dell'attività dell'unione e per consentire adeguata rappresentanza a tutte le categorie, il comitato può cooptare altri associati, fino ad un massimo di otto. Tutte le cooptazioni avvengono su proposta del segretario responsabile.
Nella eventualità che si renda vacante la carica di segretario responsabile, il comitato designa tre dei suoi componenti per la nomina da parte della segreteria confederale, del nuovo segretario.
La segreteria coadiuva il segretario responsabile nella determinazione e nella direzione delle iniziative da promuovere, esercita funzioni collegiali esecutive dei compiti statutari e degli orientamenti del congresso. E' composta dai 4 agli 8 membri tra i quali uno con funzione di vice segretario responsabile ed uno con funzione di segretario amministrativo. Il consiglio è l'organo consultivo dell'unione. E' composto dai membri del comitato direttivo, dai responsabili delle strutture di categoria, dai fiduciari comunali e zonali, dai dirigenti delle rappresentanze sindacali e dai membri dei collegi dei revisori dei conti e dei probiviri.
Si riunisce almeno una volta all'anno. Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. I pareri sono espressi a maggioranza dei voti dei presenti.
I collegi dei revisori dei conti e dei probiviri esercitano i compiti di cui successivi artt. 43 e 45 - 49.


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art.38 - Delegazione regionale

La delegazione regionale realizza l'unità politica e organizzativa delle strutture territoriali e di categoria che operano nel territorio della regione.
In particolare ha il compito di:

a) svolgere attività di studio e informazione sui problemi sindacali sociali ed economici che
più direttamente interessano i lavoratori della regione;
b) promuovere e coordinare iniziative nell'ambito regionale per accrescere le adesioni
all'I.S.A.;
c) esercitare tutte le altre attribuzioni volta per volta eventualmente conferitele dagli organi
confederali.


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art.39 - Organi della delegazione regionale

Gli organi della delegazione regionale sono:

- il consiglio;
- la segreteria;
- il segretario responsabile.

Il consiglio è l'organo che delibera gli orientamenti per l'attuazione dei compiti statutari e delle direttive degli organi confederali.Elegge nel proprio seno la segreteria.Approva il bilancio della delegazione.
E' composto dai segretari responsabili delle unioni provinciali e delle federazioni regionali e dai membri del comitato direttivo centrale che operano nel territorio della regione. Alle riunioni del consiglio sono chiamati a partecipare, con voto consultivo, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, i rappresentanti dell'I.S.A, presso commissioni e comitati regionali istituiti con provvedimenti dello Stato o della Regione, nonché i responsabili provinciali degli organismi per la elevazione culturale e la istruzione professionale e di assistenza a patrocinio dell'I.S.A.. Si riunisce su iniziativa del segretario per l'elezione della segreteria. In seguito, si riunisce almeno una volta al mese e in via straordinaria su convocazione del segretario responsabile ovvero su richiesta del segretario generale. Le riunioni sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
La segreteria coadiuva il segretario responsabile nella determinazione delle iniziative da promuovere. Esercita funzioni collegiali esecutive dei compiti statutari e degli orientamenti deliberati dal consiglio. Predispone il bilancio della delegazione. Ratifica i bilanci delle federazioni regionali. E' composta da tre a cinque membri, fra i quali uno con funzione di vice segretario responsabile ed uno con funzione di segretario amministrativo.
Il segretario responsabile rappresenta l'unità politica e organizzativa dell'I.S.A. nel territorio regionale. Promuove e dirige le attività della delegazione secondo gli orientamenti del consiglio , le decisioni della segreteria e le direttive degli organi confederali.
Rappresenta legalmente la delegazione di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il consiglio e la segreteria. E' nominato dal segretario generale fra i componenti della segreteria.
La carica di segretario responsabile è incompatibile con quella di responsabile di una Unione Provinciale.
Qualora dovesse verificarsi tale ipotesi, il segretario della delegazione dovrà lasciare l'incarico di responsabile della Unione entro il termine massimo di sei mesi dal giorno della sua elezione.


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CAPO IV - Rappesentanze sindacali

art.40 - Rappresentanza sindacale aziendale o di ente

La rappresentanza sindacale aziendale o in ente è l'organo che viene costituito nella unità produttiva su iniziativa dei lavoratori associati all'I.S.A., ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n° 300, e di ogni altra normativa in materia.
Elegge nel proprio seno una dirigenza esecutiva.
Nell'ambito di aziende o enti con più unità produttive le rappresentanze possono costituire organi di coordinamento.
Le segreterie delle strutture territoriali e di categoria interessate provvedono congiuntamente a notificare alle amministrazioni datoriali l'avvenuta costituzione delle rappresentanze e degli organi di coordinamento e la composizione delle relative dirigenze.
Le modalità di costituzione e di scioglimento delle rappresentanze, delle dirigenze esecutive e degli organi di coordinamento vengono stabilite con apposito regolamento emanato a norma del precedente art. 17.

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art.41 - Delegazione sindacale

La delegazione Sindacale è l'organo che viene costituito nella unità produttiva su iniziativa di almeno cinque lavoratori iscritti all'I.S.A., qualora - per sopravvenuta carenza legislativa - non sia più possibile costituire la RSA prevista dalla legge 300 art.19, del 20 maggio 1970.
Elegge nel proprio seno una dirigenza esecutiva.
Nell'ambito di aziende, enti o ministeri con più unità produttive, le delegazioni possono costituire organi di coordinamento.
Le segreterie delle strutture territoriali e di categorie interessate provvedono a notificare congiuntamente alle controparti datoriali competenti la avvenuta costituzione delle Delegazioni, gli eventuali organi di coordinamento e la composizione dei relativi organismi dirigenti.
Le modalità di costituzione, di funzionamento e di scioglimento delle Delegazioni vengono stabilite con apposito regolamento emanato a cura della Segreteria Confederale.

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TITOLO IV - Patrimonio, Controlli, Responsabilità

art.42 - Patrimonio

Il patrimonio dell'I.S.A. è costituito dai contributi dei lavoratori, da ogni altra entrata o bene comunque derivati alle singole articolazioni dell'organizzazione, nonché dai beni in cui sono state investite tutte le entrate anzidette.
I rappresentanti legali delle singole articolazioni assumono la figura e le responsabilità di consegnatari dei beni patrimoniali dislocati presso le articolazioni stesse.
L'ammontare dei contributi sindacali nonché la loro destinazione e ripartizione vengono stabiliti dalla segreteria confederale.
Gli atti per la gestione del patrimonio sono deliberati in conformità di specifica regolamentazione emanata a norma del precedente articolo 17.
Gli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio né pretenderne quota in caso di recesso.

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art.43 - Collegi dei revisori dei conti

I collegi dei revisori dei conti dell'I.S.A. sono:

- collegi della federazione provinciale;
- collegi della federazione nazionale;
- collegio dell'unione provinciale;
- collegio confederale.

I collegi dei revisori sono gli organi cui, nelle articolazioni organizzative d'appartenenza, compete di verificare e certificare i bilanci ed i relativi documenti di contabilità.
Al collegio confederale compete, inoltre di verificare le risultanze contabili delle strutture territoriali e delle federazioni nazionali e di notificare alla segreteria confederale i casi di irregolarità eventualmente rilevati o dei quali sia comunque venuto a conoscenza.
Al collegio confederale compete anche di emettere pareri consultivi e lodi decisori in ordina a segnalazioni e richieste avanzate dagli organi esecutivi e dai collegi delle strutture territoriali di categoria .
Il collegio confederale è composto da cinque membri effettivi e da cinque supplenti. Gli altri collegi sono composti da tre membri effettivi e da un supplente.
I presidenti dei collegi vengono eletti fra i membri effettivi, rispettivamente dalla giunta della federazione, dal comitato direttivo centrale.
I membri effettivi decaduti o dimissionari vengono sostituiti dai supplenti. Alla integrazione del collegio provvedono gli organi direttivi di cui al comma precedente.
Nessun associato può essere membro di più collegi dei revisori dei conti.
I membri dei collegi dei revisori dei conti non possono rivestire altre cariche nell'articolazione organizzativa di appartenenza.


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art.44 - Responsabilità

Gli organi confederali rispondono di fronte a terzi soltanto degli impegni che il segretario generale ha assunto direttamente in nome e per conto dell'I.S.A..
Le strutture territoriali e di categoria gestiscono autonomamente, con l'osservanza della
specifica regolamentazione di cui al precedente art. 42, 4° comma, le quote dei contributi
sindacali loro assegnate e le altre entrate e beni loro pervenuti.
Gli organi delle strutture stesse rispondono collegialmente di fronte a terzi soltanto degli impegni che il rispettivo segretario responsabile ha assunto direttamente in nome e per conto delle medesime.
Le verifiche sulla regolarità ed efficacia di gestione nei confronti di strutture territoriali e di categoria non comportano assunzioni di corresponsabilità da parte dell' organo esecutivo di grado superiore che le ha predisposte.

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TITOLO V - Giurisdizione interna


art.45 - Organi di giurisdizione

Gli organi di giurisdizione dell'I.S.A. sono:

a) collegio dei probiviri della federazione nazionale;
b) collegio dei probiviri della unione provinciale;
c) segreteria confederale ;
d) collegio dei probiviri confederali.

Agli organi di giurisdizione compete di svolgere accertamenti sui fatti denunciati, di pronunciare lodi per la composizione dei conflitti, di irrogare sanzioni disciplinari, di decidere sui ricorsi avverso i giudizi di prima istanza.
I collegi delle federazioni nazionali e delle unioni sono composti da tre membri effettivi e da due supplenti.Il collegio confederale è composto da cinque membri effettivi e da tre supplenti.
I presidenti dei collegi vengono eletti fra i membri effettivi, rispettivamente dalla giunta della federazione, dal comitato direttivo provinciale dell'unione, dal comitato direttivo centrale.
I membri effettivi decaduti o dimissionari vengono sostituiti dai supplenti. All'integrazione del collegio provvedono gli organi direttivi di cui al precedente comma.
Nessun associato può essere membro di più organi di giurisdizione.
I membri dei collegi dei probiviri non possono rivestire altre cariche nella articolazione organizzativa di appartenenza.


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art.46 - Competenza

Il collegio dei probiviri della federazione nazionale è competente in prima istanza per dirimere le controversie insorte tra associati, tra associati e strutture organizzative nonché tra strutture organizzative della categoria stessa. Emette lodi decisori, esecutivi dal momento dell'avvenuta notifica, avverso i quali le parti interessate possono ricorrere al collegio dei probiviri confederali.
Il collegio dei probiviri dell'unione provinciale e competente, in prima istanza, per dirimere le
controversie insorte tra associati di categorie diverse nonché tra strutture di categoria che
operano nel territorio della provincia. Emette lodi decisori esecutivi nel momento dell'avvenuta
notifica, avverso i quali le parti interessate possono ricorrere al collegio dei probiviri confederale.
Il collegio dei probiviri dell'unione è competente altresì a decidere in prima istanza sulle violazioni dello statuto e sugli atti lesivi dell'unità e del buon nome dell'I.S.A. commessi da associati che operano nel territorio della provincia, salvo i dirigenti sottoposti alla giurisdizione della segreteria confederale.
La segreteria confederale è competente, in prima istanza, per dirimere le controversie insorte tra le federazioni nazionali e tra queste e strutture territoriali. Emette lodi decisori, esecutivi dal momento dell'avvenuta notifica, avverso i quali le parti interessate possono ricorrere al collegio dei probiviri confederale.
La segreteria confederale è competente altresì a decidere in prima istanza sulle violazioni dello
statuto e sugli atti lesivi dell'unità e del buon nome dell'I.S.A. commessi da segretari
responsabili di federazione nazionale e regionale, di delegazioni regionali e unioni provinciali e da componenti degli organi centrali.
Il collegio dei probiviri confederale è competente a giudicare, in seconda ed ultima istanza rispetto alle decisioni degli altri organi di giurisdizione.

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art.47 - Procedura

Tutti gli associati hanno il diritto - dovere di richiedere l'intervento degli organi di giurisdizione interna, per il tramite del segretario responsabile dell'articolazione organizzative competenti a seconda della materia, dei soggetti e del territorio.
Il segretario responsabile anzidetto che comunque venga a conoscenza di controversie, violazioni statutarie o atti lesivi dell'I.S.A. ha l'obbligo di deferire tempestivamente il caso al competente organo di giurisdizione di prima istanza, dandone notizia agli interessati.
L'organo di giurisdizione procede immediatamente ad acquisire le prove dei fatti in contestazione ed a sentire le parti interessate al giudizio. La decisione deve essere adottata e notificata a mezzo di raccomandata a. r. entro sessanta giorni dalla data di ricezione del deferimento.
Sia i diretti interessati al giudizio, sia l'organo che ha proceduto al deferimento hanno facoltà di ricorrere avverso la decisione di prima istanza. Il ricorso deve pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della decisione adottata.
L'organo di giurisdizione di seconda istanza, sentite le parti interessate ed espletate gli ulteriori accertamenti eventualmente ritenuti necessari, decide inappellabilmente entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso.

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art.48 - Sanzioni disciplinari

Gli organi di giurisdizione di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 45 possono irrogare o confermare le seguenti sanzioni:

- censura con diffida;
- sospensione dell'attività sindacale da tre a dodici mesi con decadenza da ogni carica;
- espulsione dall'I.S.A..

La sanzione di decadenza da ogni carica non consente la eventuale rielezione nelle cariche rivestite o in altre prima che siano trascorsi sei mesi dalla fine della sospensione.
La sanzione dell'espulsione non consente che l'eventuale nuova domanda di associazione possa essere ricevuta prima di diciotto mesi


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art.49 - Provvedimenti cautelari

Per fatti di particolare gravità e per il tempo necessario alla procedura di accertamento ed al giudizio, possono essere adottate la sospensione cautelare da ogni carica e dall' attività sindacale e la nomina di un reggente temporaneo.
I provvedimenti vengono adottati:

a) dalla segreteria dell'unione provinciale, nei confronti di dirigenti provinciali;
b) dalla segreteria confederale, nei confronti di segretari responsabili, di federazioni nazionali e regionali, di delegazioni regionali e unioni provinciali e di componenti di organi centrali.

I provvedimenti debbono essere motivati e notificati per iscritto a mezzo di raccomandata a.r..
La sospensione cautelare dalla carica di segretario responsabile comporta la nomina di un reggente temporaneo e la temporanea sospensione degli organi direttivi ed esecutivi della struttura interessata.